Ancora sulla General Product Safety Regulations

Facendo seguito a quanto già scritto precedentemente, si torna sull’argomento sia perché, nel frattempo, sono stati forniti chiarimenti dalle competenti autorità unionali e nazionali, sia per tentare di rispondere ad alcune delle molte perplessità e dei molti dubbi avanzati dagli operatori.
 

La Commissione Europea e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno pubblicato alcune indicazioni circa la corretta applicazione del Regolamento (UE) 2023/988 – General Product Safety Regulation che, sebbene non abbiano valore legale e non siano, quindi, vincolanti, possono aiutare le imprese nell’adempimento degli obblighi derivanti dalla nuova normativa europea.

Il presente documento intende riassumere quelli che sono gli aspetti di maggiore rilevanza per il settore orafo, gioielliero e argentiero, invitando, comunque, gli operatori a prendere visione dei documenti poc’anzi citati. Si ricorda preliminarmente che il Regolamento è in vigore dal 13 dicembre 2024 per cui, da tale data, è vietato immettere sul mercato prodotti non rispondenti alla GPSR. Da notare, comunque, che, in base all’articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024” , il Governo dovrà adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della citata legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al nuovo Regolamento, stabilendo, tra l’altro, le sanzioni per le nuove fattispecie da questo introdotte.Per le altre infrazioni si applicano quelle già previste dal Codice del consumo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento riguarda i prodotti destinati ai consumatori (B2C). Se, invece, trattasi di prodotti destinati esclusivamente ad uso professionale (B2B) e non suscettibili ragionevolmente di essere utilizzati dai consumatori, non rientrano nel campo di applicazione della GPSR. Non sono, però, sufficienti indicazioni tipo “per uso professionale” per esimere i prodotti dall’obbligo di applicazione del Regolamento, se questi sono acquistabili anche dai consumatori.

Per il settore non sembrebbero esserci prodotti che possano essere considerati destinati esclusivamente ad uso professionale (ad esempio semilavorati), essendo tutti suscettibili di essere utilizzati dai consumatori.
La GPSR si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, e a tutti i prodotti di consumo immessi o resi disponibili, a titolo oneroso o gratuito, sul mercato europeo, siano essi nuovi o usati. Sono esclusi i prodotti di antiquariato e quei prodotti che siano chiaramente contrassegnati come da riparare o ricondizionare prima di poter essere nuovamente utilizzati.

ATTENZIONE: applicandosi anche ad oggetti di seconda mano, l’operatore che intenda porre nuovamente in vendita monili usati, non aventi pregio di oggetti di antiquariato, deve assicurarsi che questi soddisfino le obbligazioni previste dalla GPSR: ad esempio deve assicurarsi che l’eventuale presenza di cadmio, piombo o nichel sia nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH. Rientrano nel campo di applicazione della GPSR anche le “parti di ricambio” (moschettoni, anellini, farfalline, etc.) che siano destinate ai consumatori o suscettibili di essere da questi utilizzate.

QUALI SONO I RISCHI A CUI FA RIFERIMENTO LA GPSR

Il Regolamento fa riferimento esclusivamente ai rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Non vi rientrano i rischi di deperimento dei prodotti o i rischi ambientali (tranne nel caso in cui possano avere un impatto diretto sulla salute dei consumatori). Si ricorda, però, che questi aspetti sono disciplinati da altre norme unionali e nazionali (ad esempio il Codice del Consumo). Nota bene: la GPSR non prevede la dichiarazione di conformità (marchio CE).

il prof. Claudio Tomassini

DEFINIZIONE DI FABBRICANTE

Ai fini della GPSR per fabbricante si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare anche a terzi per commercializzarlo apponendovi il proprio nome o marchio.

OBBLIGHI PER I FABBRICANTI

Ai sensi della GPSR il fabbricante è tenuto a:

  • effettuare una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori;
  • attuare tutte le contromisure necessarie per eliminare o minimizzare i rischi;
  • predisporre una documentazione tecnica per ogni prodotto;
  • fornire al consumatore le informazioni previste dal Regolamento;
  • organizzare un “servizio clienti” e un sistema di registrazione dei reclami
  • approntare una procedura per il richiamo eventuale dei prodotti;
  • registrarsi al Safety Business Gateway 6.


VALUTAZIONE DEI RISCHI

Al fine di assicurare la sicurezza dei prodotti, il fabbricante deve effettuare una valutazione dei potenziali rischi. La GPSR non indica né come vada suddivisa la produzione del fabbricante, né come tale valutazione debba essere svolta pur fissando alcuni aspetti da tenere in considerazione (artt. 6 – 8):

  • le caratteristiche del prodotto (materiali, design, tecniche produttive, confezionamento, etc.);

  • possibili interazioni (attive e passive) con altri prodotti;

  •  categorie di consumatori a cui il prodotto è rivolto;

  •  aspetto del prodotto;

  • presentazione ed etichettatura del prodotto.

Per il settore bisigna considerare

  • in ordine alle categorie di consumatori, se il prodotto è destinato, anche potenzialmente, ai bambini; riguardo all’aspetto, se il prodotto ha un aspetto che possa ricordare un prodotto alimentare (caramelle, dolci, etc.) o, pur non essendo destinato ai bambini, assomigli a un oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a un utilizzo da parte di questi;
  • in ordine alla presentazione ed etichettatura del prodotto, se sono state fornite al consumatore tutte le informazioni e, se necessarie, le avvertenze e modalità d’uso.

CONTROMISURE

Le possibili contromisure consistono:

  • nell’assenza di sostanze dannose o pericolose;
  • nell’adozione delle pertinenti norme tecniche europee (anche per via analogica8);
  • nel predisporre idonee avvertenze o modalità d’uso.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica deve essere predisposta per tutti i prodotti e deve contenere almeno una descrizione generale del prodotto e le principali caratteristiche rilevanti per valutarne la sicurezza. Deve, inoltre, contenere la valutazione dei rischi e l’indicazione delle eventuali soluzioni adottate per eliminarli o limitarli, con l’elenco delle norme tecniche europee o, in assenza di queste, degli altri mezzi utilizzati per garantire la sicurezza del prodotto. Non è prescritto che la documentazione tecnica sia redatta per ogni singolo prodotto fabbricato: il fabbricante che abbia un modello con piccole modifiche per ciascun articolo può decidere di avere per questi un’unica documentazione tecnica, l’importante è che in questa siano incluse le relative informazioni.

CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

  • 1. Denominazione (nome/ragione sociale/brand) del fabbricante
  • 2. Denominazione del prodotto
  • 3. Identificativo (modello tipo/lotto/numero seriale/altro) del prodotto
  • 4. Descrizione del prodotto
  • 5. Disegno/fotografia del prodotto
  • 6. Descrizione della confezione (se prevista)
  • 7. Disegno/fotografia della confezione (se prevista)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Caratteristiche strutturali

2. Materiali
3. Composizione

    POTENZIALI RISCHI E CONTROMISURE ADOTTATE

    a) Potenziale rischio – 1. Descrizione del rischio; 2. Contromisure adottate per questo rischio

    b) Potenzialerischio- 2 1. Descrizione del rischio; 2. Contromisure adottate per questo rischio

      La documentazione tecnica deve essere aggiornata regolarmente e conservata per almeno 10 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato.

      L’impresa stabilisce autonomamente come “identificare” il prodotto, tenendo conto delle proprie necessità operative ma anche dell’esigenza sia di consentire l’identificazione del prodotto, sia di circoscrivere quanto più possibile il numero di prodotti nel malaugurato caso di dover procedere al loro richiamo.

      Qualora si sia proceduto ad effettuare analisi di laboratorio (ad esempio per verificare il rilascio del nichel), nella documentazione tecnica è bene inserire i relativi rapporti di prova, mentre qualora si siano applicate normative tecniche è opportuno includerne l’elenco.

      INFORMAZIONI

      Il fabbricante deve fornire al consumatore le seguenti informazioni:

      1. a)  la propria denominazione (nome/ragione sociale/brand);
      2. b)  l’indirizzo postale ed elettronico a cui essere contattato;
      3. c)  l’identificativo (modello tipo/lotto/numero seriale/altro) del prodotto;
      4. d)  le avvertenze e modalità d’uso (se del caso).

      Per “indirizzo elettronico” si intende un contatto elettronico diretto, come un indirizzo e-mail o una pagina web attraverso il quale i consumatori riescano a trovare agevolmente i dati di contatto diretti del fabbricante.

      Queste informazioni devono essere riportate direttamente sul prodotto o, qualora ciò non fosse possibile, sul packaging o su un documento che accompagna il prodotto. Al momento non sembra possibile utilizzare un rimando ad una pagina web o un qr code per fornire, in particolare, le avvertenze e le modalità d’uso, mentre può essere usato per approfondimenti e chiarimenti..

      Si consiglia per i prodotti non destinati specificatamente ai bambini di apporre sempre:
      l’avvertenza “Non adatto ai bambini sotto i XY anni” , mentre, se destinati ai bambini, “Da utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto”. Specialmente qualora siano presenti piccoli elementi staccabili (o facilmente staccabili – farfalline, altre chiusure per orecchini, charms, etc.) è opportuno indicare “Attenzione: rischio di soffocamento – il gioiello può essere pericoloso se ingerito”.Nel caso di presenza di parti appuntite (spille, pins, etc.) è opportuno indicare “Attenzione: sono presenti parti appuntite che potrebbero ferire se non usate con attenzione”. Nel caso di collane, catenine e prodotti similari, “Attenzione: in caso di trazione il prodotto può ferire o provocare soffocamento”. Nel caso di presenza di metalli allergenici, anche se nei limiti di legge, “Attenzione: le persone con sensibilità ai metalli potrebbero sviluppare irritazioni cutanee o altre reazioni allergiche al contatto prolungato col prodotto. Nel caso interromperne l’uso e consultare un medico”.

      Si consiglia di apporre, anche se non necessaria, la dizione “Prodotto conforme al Reg. (UE) 2023/988”.

      NOTA BENE: Al fine di evitare di dover realizzare etichette o certificati di garanzia o altri documenti che accompagnano l’oggetto diversificati, se ne può realizzare uno solo in cui siano riportate tutte le avvertenze sopra indicate a prescindere dall’oggetto a cui è collegato.

      SERVIZIO CLIENTI

      Il fabbricante deve fornire un numero di telefono e/o un indirizzo elettronico e/o una sezione apposita del proprio sito web, così da consentire ai consumatori di presentare reclami e segnalargli qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano avuto con un prodotto. Il fabbricante deve tenere un registro interno in cui trascrivere tali reclami e segnalazioni, su cui è tenuto ad indagare, e indicare le eventuali misure di sicurezza adottate.
      Nel registro interno dei reclami sono conservati solo i dati personali necessari per indagare sul reclamo riguardante un presunto prodotto pericoloso e sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell’indagine e, comunque, per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in conformità con la normativa dell’Unione Europea riguardante la protezione dei dati.

      PROCEDURA PER IL RICHIAMO

      Il fabbricante, il quale ritenga o abbia motivo di ritenere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato presenti rischi per la salute o la sicurezza dei consumatori, deve adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere in modo efficace il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, se del caso. In caso di richiamo i consumatori devono essere informati, per quanto possibile, singolarmente e direttamente, per aumentarne l’efficacia. I consumatori, pertanto, dovrebbero essere incoraggiati a registrare i prodotti acquistati, al fine di ricevere informazioni sui richiami e avvisi sulla sicurezza. L’operatore economico può utilizzare tutte le informazioni di cui dispone per informare i consumatori tramite i dati di contatto in suo possesso.

      Nel caso non fosse possibile contattare direttamente tutti i consumatori, si potranno prevedere degli avvisi di richiamo da pubblicare sul sito web dell’operatore economico, sui social media e da affiggere nei punti vendita

      SAFETY BUSINESS GATEWAY

      Gli operatori economici hanno l’obbligo di registrarsi sul portale Safety Business Gateway. Infatti, tutti gli operatori economici della catena di fornitura sono tenuti, in caso abbiano motivo di credere che un prodotto da loro immesso sul mercato sia pericoloso, a informarne direttamente l’Autorità competente tramite il portale Safety Business Gateway. Pertanto, è importante che gli stessi si registrino sul portale per garantire la tutela dei consumatori.

      È possibile scaricare il manuale utente del Safety Business Gateway facendo click sull’icona “!” in alto a destra, dove si troverà la sezione “manuale utente”. Inoltre, per eventuali problemi tecnici relativi al Business Gateway, è possibile contattare il sevizio di assistenza via mail (JUST-BusinessGateway@ec.europa.eu).

      prof. Claudio Tomassini


      General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 — Key Points

      1. Introduction
        • New EU Regulation in force from 13 December 2024: products not complying cannot be placed on the market.

        • Guidance has been issued by the European Commission and the Italian Ministry of Enterprises — though non-binding, it helps businesses comply.

        • Italy will issue national implementing decrees (including sanctions) by January 2026.

      2. Scope
        • Applies to all products intended for consumers (B2C) — regardless of being sold or given for free, and whether new or second-hand.

        • Not applicable to:
        ◦ Exclusively professional-use products (if not reasonably usable by consumers).

        ◦ Antiques or clearly marked items needing repair.

        • Also covers:
        ◦ Spare parts (clasps, rings, backs, etc.) if intended or reasonably usable by consumers.

        ◦ Second-hand jewellery (if not antique) — must comply, including limits on cadmium, lead, nickel (per REACH).

      3. Relevant Risks
        • Focuses on health and safety risks for consumers, not product degradation or environmental risks (covered elsewhere).

        • No CE marking is required.

      4. Definition of Manufacturer
        • Any individual or company designing, producing, or marketing products under their own name or brand.

      5. Manufacturer Obligations
        • Conduct risk assessments for health & safety.

        • Implement measures to eliminate or minimize risks.

        • Prepare and maintain technical documentation.

        • Provide consumers with necessary information & warnings.

        • Set up customer service and complaints handling systems.

        • Prepare recall procedures.

        • Register on the Safety Business Gateway portal.

      6. Risk Assessment
        • Must consider:
        ◦ Product characteristics (materials, design, sharp edges, small detachable parts).

        ◦ Interaction with other products or substances.

        ◦ Target consumer groups (e.g., children).

        ◦ Product appearance (e.g., resembles food or toys).

        ◦ Presentation & labelling.

        • Special focus on allergenic (nickel, cobalt) and hazardous (lead, cadmium) metals.

      7. Mitigation Measures
        • Use safe materials & components.

        • Apply relevant European technical standards (even by analogy).

        • Provide appropriate warnings and instructions.

      8. Technical Documentation
        • Required for all products, and must include:
        ◦ General description, photos/drawings.

        ◦ Packaging details.

        ◦ Materials & structural characteristics.

        ◦ Identified risks & mitigation measures.

        ◦ Standards and test reports.

        • Retain documentation for at least 10 years after market placement.

        • Can group similar products with minor differences under one document.

      9. Consumer Information
        • Must include:
        ◦ Manufacturer’s name/brand.

        ◦ Contact address (postal and electronic).

        ◦ Product identifier (model, batch, serial no.).

        ◦ Warnings & instructions (directly on product, or packaging/document if not possible).

        • Suggested warnings:
        ◦ “Not suitable for children under 12.”

        ◦ Choking, sharp parts, strangulation risks.

        ◦ Allergy notices for metals, even if within legal limits.

      10. Customer Service
        • Provide contact methods for complaints & safety incident reports.

        • Maintain an internal complaint log, keep relevant personal data only as needed and for max 5 years.

        • Ensure GDPR compliance.

      11. Recall Procedure
        • If a product is found hazardous, act immediately:
        ◦ Rectify, withdraw, or recall as needed.

        ◦ Inform consumers directly where possible, and via website, social media, or at points of sale if needed.

        ◦ Encourage product registration to facilitate recalls.

      12. Safety Business Gateway
        • Mandatory registration for all economic operators in the supply chain.

        • Use the portal to notify authorities if a product is found dangerous.

        • User manual and support available via the portal.


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