
Cosa si intende per oggetti preziosi?
Riflessioni alla luce di una recente sentenza del Consiglio di Stato
L’art. 127 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e ss.mm.ii., al comma 1 recita: “I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l’obbligo di munirsi di licenza del questore”.
Tralasciando di esaminare se, alla luce della libertà imprenditoriale sancita dall’art. 41 della nostra Costituzione, tale disposizione attualmente abbia o meno una ragion d’essere all’interno del nostro ordinamento, è, comunque, necessario determinare cosa si intenda giuridicamente per “oggetti preziosi”, non potendosi, evidentemente, far riferimento ad una interpretazione economicista della locuzione, legata al mero valore delle merci, che sarebbe, al contempo, troppo ampia e troppo vaga e mutevole.
A tal proposito, fino al 1998 ci soccorreva la definizione che ne veniva fornita, per specificare il contenuto della omonima tabella merceologica (la XI), dall’art. 61, comma 10, del Decreto Ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, “Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio”, il quale recitava: “Ai fini dell’iscrizione nel registro e del rilascio dell’autorizzazione per la tabella XI, per “oggetti preziosi” si intendono gli oggetti costituiti in tutto o in parte dai metalli preziosi di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e le pietre preziose. Per pietre preziose si intendono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi, anche se venduti sciolti, e ogni altra pietra che sia unita ai metalli di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, o gli altri oggetti suindicati”.

Tale decreto è stato, però, abrogato dall’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, (la c.d. riforma Bersani del commercio) per cui, attualmente, non vi è una norma che precisi cosa debba intendersi per “oggetti preziosi”. Finora gli operatori economici e lo stesso Ministero dell’Interno avevano, comunque, continuato a tenere per buona la definizione sopra riportata (si veda, ad esempio, il sito della Polizia di Stato in cui, illustrando la licenza in materia di oggetti preziosi viene riprodotta testualmente).
Devesi, tuttavia, rilevare come una recente sentenza del Consiglio di Stato abbia dato una diversa interpretazione della locuzione in esame.
La vicenda su cui il massimo organo giurisdizionale amministrativo era stato chiamato a esprimersi si riferiva al provvedimento n. 113037 del 5 aprile 2023 con cui il Comune di Firenze, rifacendosi all’art. 8 del Regolamento Comunale per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico (c.d. Regolamento UNESCO), approvato con delibera DC 020/2023 del 27 aprile 2023, il quale dispone che: “sul Ponte Vecchio è vietata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed è ammesso solo il commercio dei generi di: oggetti preziosi; orologi; oggetti d’arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia”, aveva vietato la commercializzazione di borse in cui erano presenti inserti in metallo prezioso, sostenendo che, alla luce della vigente legislazione nazionale, tali prodotti non potessero essere ricondotti nella dizione “oggetti preziosi”. Il 14 novembre 2024 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, pronunciandosi in via definitiva sul ricorso n. 5160/2024 avverso alla sentenza del TAR Toscana n. 457/2024 che aveva dato ragione al Comune, ha stabilito che delle borse le quali presentino “una componente in cuoio (la borsa in quanto tale) e una componente ascrivibile alla categoria dei metalli e/o pietre preziose (oro, platino, nonché diamanti, rubini, smeraldi, etc.)” non debbano ritenersi oggetti preziosi in quanto “al fine di qualificare la natura di tali oggetti, non può in alcun modo prescindersi dalla citata previsione di cui all’art. 1.1 dell’All. XI al D.P.R. n. 150/02, secondo cui per oggetto costituito «in parte» da metalli preziosi o loro leghe «s’intende che un oggetto in metallo prezioso può contenere, per ragioni tecniche o ornamentali, (i) parti non metalliche (ii) parti in metallo comune…». Emerge pertanto da tale previsione normativa che un oggetto prezioso può anche essere formato in parte da metallo comune, e/o da componenti non metallici, ma tali parti non preziose devono esistere per ragioni «tecniche o ornamentali». Deve cioè trattarsi di componenti necessarie o utili per tenere unito un oggetto prezioso («tecniche»), oppure di componenti aggiunti per ragioni puramente estetiche («ornamentali»)”, mentre, negli oggetti in questione, “il rapporto è completamente ribaltato: la componente principale è appunto la borsa (fatta essenzialmente in cuoio), che viene soltanto arricchita da oggetti preziosi, i quali rivestono una funzione meramente ancillare e servente («ornamentale») rispetto alla componente principale (cuoio)”.
Da ciò “consegue che la borsa impreziosita da componenti in metallo prezioso è sicuramente un bene di lusso, ma non è un oggetto prezioso nel senso tecnico-giuridico del termine”.
Vista tale sentenza sembrerebbe che detti prodotti, così come tutti quelli in cui la componente “preziosa” (ovvero in metalli e/o pietre preziose) abbia una funzione puramente “ornamentale”, non rientrando nella definizione di “oggetti preziosi”, possano, quindi, essere commercializzati senza necessità di dotarsi della licenza di cui all’art. 127 T.U.L.P.S. (Per la loro produzione invece, dovendo essere il fabbricante, ai sensi del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, assegnatario del marchio di identificazione, persiste l’obbligo della licenza, tranne il caso delle imprese artigiane). È, infatti, di tutta evidenza come non si possano avere, nel medesimo ordinamento, definizioni contrastanti per la stessa categoria di prodotti, cosa che condurrebbe inevitabilmente a confusione, incertezza e, in ultima analisi, a contenziosi.
Ciò predetto, nel mentre è auspicabile che i competenti uffici del Ministero dell’Interno forniscano in tempi brevi un chiarimento (che lo scrivente ha già provveduto a richiedere) che tenga conto del nuovo orientamento giurisprudenziale, non si può non rilevare come la definizione fornita dal Consiglio di Stato introduca elementi di indeterminatezza, dovendosi stabilire, di volta in volta, quando gli elementi in metallo prezioso debbano considerarsi “costitutivi” dell’oggetto e quando, invece, risultino meramente “ornamentali” (ad es. il cappuccio in argento di una penna stilografica).
What Are “Precious Objects”? Reflections on a Recent Council of State Ruling
Article 127 of the Italian Public Security Law (TULPS) requires manufacturers, traders, and brokers of precious objects to obtain a license from the local police authority. However, the law does not clearly define what constitutes a “precious object.”
Up until 1998, a ministerial decree (DM 375/1988) provided a definition: precious objects included items made entirely or partly of precious metals (gold, silver, platinum, etc.), as well as coral, pearls, and gemstones (e.g., diamonds, rubies, emeralds). This decree was later repealed in 1998 (via Legislative Decree 114/1998), leaving a legal vacuum regarding the exact definition.
Despite the repeal, businesses and authorities continued using the old definition—for example, the Italian police website still refers to it.
However, a 2024 decision by the Italian Council of State (Case No. 5160/2024) challenged this informal interpretation. The case involved a regulation by the City of Florence that allowed only the sale of certain high-end goods (including “precious objects”) on the Ponte Vecchio. The city blocked the sale of leather bags with precious metal accents, arguing these were not “precious objects.”
The Council of State ruled that these bags were luxury goods, but not legally “precious objects” because the precious components served only a decorative (“ornamental”) role and were not essential to the object itself. According to the court, an item can only be legally considered a “precious object” if the precious metal or stone is a structural or technical component—not merely decorative.
Key Implications:
- Items where precious materials are only decorative (e.g. a leather bag with gold accents) do not require a license under Article 127 TULPS.
- However, manufacturers of such items may still require a license under separate legislation (Legislative Decree 251/1999), unless they qualify as artisan businesses.
- The ruling introduces legal uncertainty, as it requires case-by-case assessment of whether the precious component is ornamental or essential (e.g., a silver cap on a fountain pen).
The article concludes by urging the Ministry of the Interior to clarify the definition to avoid confusion and legal disputes.

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